PRIMAPAGINA ECONOMIA Infortunio da covid 19. Il parere dell'avvocato cassazionista Franchino: “Perché si verifichi la responsabilità datoriale è necessario che venga accertata la sua colpa nella produzione dell’evento, il tutto alla stregua dei principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione”

PRIMAPAGINA ECONOMIA Infortunio da covid 19. Il parere dell'avvocato cassazionista Franchino: “Perché si verifichi la responsabilità datoriale è necessario che venga accertata la sua colpa nella produzione dell’evento, il tutto alla stregua dei principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione”

Bonaventura Franchino avvocato cassazionista e membro del comitato scientifico nazionale della School University Foundation

 
Avvocato Franchino, quale è lo stato delle cose in relazione all'infortunio per Covid 19?

L'Inal è intervenuta con la circolare n 22 del 20 maggio 2020 sul discusso tema della responsabilità aziendale da contagio Covid19 nei luoghi di lavoro, previsto dall'art 42 n 18/2020 del decreto Cura Italia. A sollecitare il nuovo intervento, è stata la estrema genericità e vaghezza della norma sopra indicata che ha previsto la tutela assicurativa a tutti i lavoratori dipendenti colpiti dal corona virus nello svolgimento della propria attività lavorativa; difatti, la norma cui abbiamo riferito, sin dalla sua origine ha fatto sorgere una infinità di dubbie perplessità sia negli operatori del diritto che tra le parti sociali. Tali dubbi non sono stati dissipati neanche con la emanazione della circolare esplicativa n 13 del 3 aprile 2020 con la quale veniva inquadrata l'infezione nella disciplina degli infortuni sul lavoro, senza però fornire chiarimenti in relazione alla garanzia della salute e sicurezza che avrebbe dovuto fornire il datore di lavoro.
Cosa si è verificato all'indomani della promulgazione di tale norma?
A seguito della circolare Inail, di cui abbiamo riferito, tra le parti sociali si è innescato un acceso dibattito in special modo sulla sua interpretazione che consentiva di integrare ipotesi di responsabilità oggettiva, civile e penale del datore di Lavoro. Nei fatti, veniva prontamente ritenuta iniqua e, quindi, non assimilabile al nostro ordinamento la possibilità di dare ingresso ad una ipotesi di responsabilità -civile e penale- in ogni ipotesi in cui il lavoratore aveva a lamentare di aver contratto il virus in ipotesi di contagio da coronavirus nell'ambito di una occasione lavorativa ; il tutto in special modo per via della vastità della clausola prevista dall'art 2087 cc posta a tutela della salute del lavoratore e della difficoltà per il datore di dimostrare di aver adottato le misure necessarie a tutelare la salute del lavoratore. Tale norma, anche alla luce della sentenza n 3282/2020 della suprema corte di Cassazione, deve essere intesa nel senso che è ravvisabile la responsabilità del datore di lavoro solo in ipotesi di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze che, nel caso che ci occupa, dai protocolli e linee guida governativi e regionali, di cui all'art 1 comma 14 decreto legge 33/2020.
A seguito delle polemiche suscitate dalla normativa in questione l'Inail è intervenuta, una prima volta, con un comunicato del 15 maggio scorso, con cui ha dichiarato irrilevante il riconoscimento della malattia professionale per il suo indennizzo Inail ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità (civile e penali) in capo ai datori di lavoro. Successivamente, visto che non si placavano le polemiche e perplessità nascenti dalla norma di cui parliamo, l'Inail è intervenuta una seconda volta con la circolare n 22 con la quale ha cercato di circoscrivere l'ambito entro il quale poter individuare l'esistenza dei presupposti idonei a raffigurare la citata fattispecie e la relativa disciplina nelle ipotesi di contagio da virus nello svolgimento dell'attività.
Di fronte alle insistenti voci di protesta levatesi da più parti, l'Inail ha dapprima precisato, con comunicato del 15 maggio scorso, l'irrilevanza del riconoscimento della malattia professionale per l'indennizzo Inail ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità civile e penale dei datori di lavoro e, successivamente, visto il continuo insorgere di problematiche, ha diramato la recentissima circolare n. 22/2020, nella quale ha affrontato - si auspica in maniera definitiva - l'ambito della tutela infortunistica, nel caso in cui il dipendente contragga il virus nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Quale è il contenuto della seconda circolare?
Con questa seconda circolare, l'Inail ha, ribadito che l'infezione da coronavirus, contratta in occasione di lavoro deve essere qualificata come infortunio sul lavoro; il tutto sul presupposto in base al quale viene equiparata la causa virulenta alla causa tipicamente violenta dell'infortunio professionale.
Dopo aver effettuato la suddetta equiparazione, l'Inail, alla stregua di quanto viene osservato in occasione di patologie infettive e parassitarie, ha precisato che il riconoscimento alle prestazioni assicurative per infortunio Covid-19 è subordinato al riscontro di una alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico del dipendente correlato allo svolgimento dell'attività lavorativa ed alla dimostrazione, anche presuntiva, che l'evento si sia verificato in relazione all'attività lavorativa, ricomprendendo anche le ipotesi di infortunio in itinere ( durante il viaggio casa lavoro e viceversa) . Al verificarsi di tali ipotesi, si è ritenuti essere in presenza di indizi gravi precisi e concordanti, tali da consentire l'integrazione dei presupposti idonei a dare ingresso alla ipotesi indennitaria. Ovviamente, trattandosi di presunzione semplice e non assoluta è sempre ammessa la prova contraria da parte del datore di lavoro. L'indennità che dovrà essere riconosciuta dall'Inail è stata articolata in modo tale da ritenere anche il periodo di quarantena e permanenza domiciliare obbligatoria quale inabilità assoluta. Di particolare rilievo è stata la esclusione di tali "infortuni" dal computo del tasso medio idoneo a quantificare l'indice da applicare al datore di lavoro, ciò perché si è ritenuti simili episodi non direttamente controllabili dal datore di lavoro. Tanto sul presupposto in base al quale viene riconosciuta l'origine professionale del contagio su di un " giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio".
Può chiarire cosa scaturisce da simili eventi in termini di responsabilità del datore di lavoro?
In relazione a quanto abbiamo già riferito, al verificarsi dei presupposti idonei a dare ingresso al diritto alle prestazioni assicurative dell'Inail, a differenza di quanto si verifica in ipotesi di infortunio o malattia professionale, non consegue il riconoscimento di una automatica responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro. La sussistenza di eventuale responsabilità in capo del datore di lavoro è onere gravante sul lavoratore, che ha contratto il virus, cui compete di provare l'esistenza del nesso di causalità tra evento e condotta del datore, provando, altresì, l'imputabilità della sua condotta, a titolo di dolo o colpa, del danno alla salute.
Perché si verifichi la responsabilità datoriale è necessario che venga accertata la sua colpa nella produzione dell'evento, il tutto alla stregua dei principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione, cui già in precedenza abbiamo fatto riferimento, circa l'assenza di un obbligo assoluto gravante sul datore di lavoro circa il rispetto delle cautele idonee a scongiurare il prodursi di danni.
Può meglio precisare quanto detto?
Con il principio sopra enunciato alla stregua dei vari pronunciamenti della Corte di Cassazione, si può affermare che il datore non è obbligato a garantire un ambiente di lavoro a "rischio zero", così come non può ipotizzarsi di pretendere l'adozione di cautele o provvedimenti idonei a far fronte a qualsiasi evenienza potenzialmente ed astrattamente idonea a scongiurare rischi per l'integrità psico-fisica del lavoratore.
Difatti, l'Inail, così come già riferito in precedenza, sempre nell'ambito della vicenda legata alla pandemia, riconosce l'esistenza di una responsabilità del datore di lavoro solo nella ipotesi di accertata violazione dei protocolli e delle linee guida, governative e regionali, ex art. 1, co. 14 del D. L. 33/2020, nonché il protocollo 24 aprile 2020 il quale, a seguito dell'espresso richiamo fatto dal dpcm del 26.4.2020, ha assunto anche veste normativa.

E' stata prevista un'azione di regresso?
Dell'eventuale azione di regresso, su cui si sofferma anche la circolare Inail n.22 del 20 maggio scorso, si può precisare che la stessa viene ritenuta non praticabile sul semplice riconoscimento dell'infezione da Sars Cov 2 richiedendo " inoltre, anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno".
In buona sostanza, in assenza di comprovate violazioni delle misure di contenimento del rischio di contagio, di cui alle più volte richiamate linee guida e protocolli, si ritiene cosa ardua ipotizzare una azione di regresso presupponendo la stessa anche l'imputabilità a titolo di colpa della condotta che ha provocato il danno da parte del datore di lavoro. In ultimo, riteniamo opportuno segnalare l'intento dell'Inail di trattare in modo omogeneo eventuali azioni di regresso; difatti, nella più volte citata circolare 22, si invitano le avvocature territoriali a trasmettere all'avvocatura centrale le pratiche relative ad eventuali zioni di regresso accompagnate da una breve relazione. Alla luce delle problematiche insorte, sarebbe auspicabile un intervento normativo atto ad elidere ogni ed eventuale incertezza.


Redazione


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