PRIMAPAGINA ECONOMIA: L’amministrazione deve provare l'indebito vantaggio fiscale

PRIMAPAGINA ECONOMIA: L’amministrazione deve provare l'indebito vantaggio fiscale

Nella causa C-273/18, sentenza del 10/07/2019, la Corte di Giustizia UE (CGUE) conferma il fondamentale principio dell'onere della prova, in base al quale, l'Amministrazione che vuole disconoscere la detrazione dell'IVA, deve dimostrare (e non solo presumere, come accade regolarmente in Italia) che vi sia stato un effettivo indebito vantaggio fiscale e che l'operazione contestata sia stata posta in essere esclusivamente a tale fine. 

L'Amministrazione tributaria lettone (VID) ha disconosciuto il diritto di detrarre l'IVA concernente gli acquisti di beni effettuati da una società locale, in quanto, sulla base di taluni indizi presuntivi, detti acquisti, in realtà, non avrebbero avuto concretamente luogo. Senonché, il diritto dell'Unione non consente di sostituire l'onere della prova, con presunzioni, per quanto gravi, precise e concordanti.
La Corte del Lussemburgo ricorda, in particolare, che l'IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati, costituisce un principio fondamentale sancito nella Direttiva. Talché, le Autorità e i Giudici nazionali possono negare il beneficio del diritto alla detrazione, solo laddove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso è invocato fraudolentemente o abusivamente.
In conclusione, pertanto, la CGUE (Ottava Sezione) dichiara che:
Per negare il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto versata a monte, l'Autorità tributaria competente è tenuta a dimostrare l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto il soggetto passivo o altre persone, non essendo sufficiente avvalersi di semplici presunzioni.
La pronuncia in questione appare di notevole importanza se comparata al modus operandi di "casa nostra", dove il basilare principio dell'onere della prova è, invece, sistematicamente ribaltato a carico del contribuente, consentendo all'Amministrazione finanziaria di ottenere giudicati favorevoli esclusivamente fondati su dette presunzioni.
Sotto quest'ottica, la patria dello Ius Romanum riceve un'ennesima lezione dai Giudici europei, che, viceversa, in maniera senza dubbio condivisibile, considerano insuperabile il fondamentale principio in forza del quale, chi vuol far valere in giudizio un diritto (o farne disconoscere uno altrui), ha l'onere di fornire le prove che suffragano tale richiesta; dovendosene rigettare la domanda, in caso contrario.

A cura di:

Paolo Soro - Commercialista e Revisore Legale in Cagliari, Roma, Milano e Venezia Mestre
Angelo Ruggiero - Esperto scientifico MIUR, docente SSM, vicepresidente nazionale CEPI


Condividi questo articolo sui social: